L.R.
4 agosto 1987, n. 37 (1).
Norme
in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 1987, n 56.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione, in attuazione dei principi di cui agli artt. 17 e 22 dello Statuto
e ai fini dell'esercizio da parte delle Comunità montane delle funzioni
delegate dall'art. 1, lett. g) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47,
detta norme per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio boschivo
promuovendo iniziative e interventi diretti alla prevenzione ed alla estinzione
degli incendi boschivi.
Art.
2
Servizio
regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
1.
È istituito il Servizio regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi.
2.
Il servizio è composto da:
a)
un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
b)
due funzionari regionali appartenenti rispettivamente alle aree operative
agricoltura e foreste e assetto del territorio;
c)
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d)
un rappresentante designato dal Comitato regionale per la protezione civile.
3.
Il servizio ha sede presso la Giunta regionale - Ufficio foreste ed economia
montana ed è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato.
Art.
3
Compiti
del Servizio regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
1.
Il Servizio è organismo tecnico consultivo della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
2.
Il Servizio ha, in particolare, il compito di:
a)
presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento;
b)
presentare proposte per la revisione periodica del piano generale per la difesa
dei boschi dagli incendi e per la ricostituzione forestale di cui alla legge 1°
marzo 1975, n. 47, e per la predisposizione del piano annuale degli interventi;
c)
effettuare studi e ricerche in materia di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi;
d)
promuovere iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini a
livello regionale in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi.
Art.
4
Piano
annuale degli interventi.
1.
Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva, per l'anno
successivo, il programma annuale per la prevenzione e la difesa dagli incendi
boschivi, in attuazione della previsione del piano forestale regionale (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 113, comma 3, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
5
Contenuti
del piano annuale degli interventi.
1.
Il piano annuale degli interventi contiene:
a)
la suddivisione del territorio regionale in zone operative;
b)
gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del
territorio regionale;
c)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la
prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
d)
i tempi, i modi, i luoghi e gli strumenti necessari per la costituzione di
dispositivi di prevenzione e di intervento;
e)
il numero delle squadre previste per il servizio antincendio, la loro
composizione, i mezzi ed i materiali in dotazione;
f)
i sistemi di vigilanza e di avvistamento, comprese le tecnologie più avanzate
di rilevamento;
g)
un programma di educazione e di sensibilizzazione della collettività regionale
sul problema degli incendi boschivi, da attuarsi con i mezzi più efficaci di
informazione e diffusione.
2.
I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti
contestualmente alla approvazione del piano ed erogati con le modalità di cui
all'art. 6 della L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.
3.
Una quota non inferiore al venti per cento dei fondi complessivamente assegnati
a ciascuna Comunità montana per le finalità della presente legge è destinata
agli interventi operativi di cui al primo comma.
4.
Le Comunità montane devono dare priorità agli interventi riguardanti il
ripristino e la ricostituzione dei boschi interessati dagli incendi,
privilegiando quelli di proprietà demaniale o di enti pubblici.
5.
I fondi assegnati e non impiegati sono riportati in detrazione alle
assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.
Art.
6
Opere,
interventi e attrezzature per la prevenzione dei boschi dagli incendi.
1.
Sono considerati opere, interventi e attrezzature per la prevenzione e
l'estinzione di incendi boschivi:
a)
l'impiego di tecniche, di attrezzature e di essenze forestali atte ad
assicurare al bosco le condizioni di maggiore resistenza al fuoco e di
riduzione della propagazione degli incendi;
b)
la ricostituzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli
incendi con essenze forestali adatte all'ambiente; interventi colturali e di
manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo
le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce
tagliafuoco;
c)
la costruzione e il riatto di serbatoi di acqua e di invasi;
d)
le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
e)
gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi o mobili;
f)
i mezzi di trasporto necessari, ivi compresi i mezzi aerei da utilizzare in
conformità a quanto previsto dall'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
g)
le attrezzature di prevenzione antincendio da collocare in aree attrezzate per
il tempo libero;
h)
la formazione e l'addestramento da parte delle Comunità montane di squadre
volontarie di pronto intervento.
Art.
7
Progetti
speciali.
1.
La Giunta regionale adotta progetti speciali e progetti stralcio di cui agli
artt. 5, 6 e 8 della presente legge al fine di ottenere finanziamenti statali e
comunitari.
Art.
8
Ripristino
silvo-colturale dei boschi distrutti o deteriorati dagli incendi.
1.
Le Comunità montane, nell'ambito dei progetti esecutivi finanziati dalla
Regione di cui all'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47,
predispongono piani di intervento per il ripristino silvo-colturale dei boschi
distrutti o deteriorati dagli incendi, nonché per ridurre la propensione al
fuoco dei boschi.
Art.
9
Campagna
annuale antincendio.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa,
sulla base dell'andamento climatico stagionale, stabilisce le date di apertura
e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine
del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure
di prevenzione previste dal piano annuale degli interventi e della osservanza
delle prescrizioni e dei divieti di cui all'art. 12 (3).
(3)
Con D.P.G.R. 6 luglio 2000, n. 131 è stata stabilità la data di apertura della
compagna annuale antincendi boschivi 2000 con le relative misure di
prevenzione, ai sensi del presente articolo. Per la dichiarazione del periodo
di grave pericolosità, di cui al presente articolo, vedi il D.P.G.R. 17 agosto
2000, n. 169. Vedi ora il D.P.G.R. 5 settembre 2000, n. 180.
Art.
10
Centro
operativo regionale.
1.
È istituito il Centro operativo regionale (C.O.R.) con il compito di
intervenire per lo spegnimento degli incendi boschivi e di coordinare gli
interventi delle squadre volontarie antincendio e dei singoli volontari.
Per
l'operatività del C.O.R. la Giunta regionale si avvale del Corpo forestale
dello Stato.
2.
Spetta inoltre al C.O.R.:
a)
chiedere l'intervento del soccorso aereo nazionale presso la protezione civile
e degli altri mezzi ritenuti necessari per lo spegnimento degli incendi
boschivi;
b)
chiedere l'intervento degli enti locali per l'impiego di mezzi e di macchine
operatrici;
c)
rilevare ed elaborare i dati degli incendi boschivi, approntando gli strumenti operativi
per la formazione di apposite carte del rischio.
Art.
11
Volontari.
1.
La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lett. b)
dell'art. 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e in conformità alla legge
regionale 21 gennaio 1987, n. 9, promuove la stipula di convenzioni tra i
Comuni e le associazioni di volontariato, al fine di assicurare l'intervento di
squadre volontarie per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.
Art.
12
Prescrizioni
e divieti.
1.
È vietato dal 1° aprile al 31 ottobre lungo le strade, nei boschi e nelle zone
limitrofe bruciare le stoppie e ogni altra formazione erbacea o arbustiva
spontanea. La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente
comma in presenza di particolari condizioni climatiche.
2.
Nel periodo di cui al comma precedente è vietato nei boschi accendere fuochi
all'aperto o disperdere mozziconi o fiammiferi accesi.
3.
È consentita l'accensione del fuoco a distanza maggiore di cento metri dai
boschi purché su terreno circoscritto ed isolato con solchi od altri mezzi
efficaci ad arrestare il fuoco.
4.
L'accensione di fuochi all'aperto in prossimità di boschi è comunque vietata in
caso di vento o in condizioni climatiche tali da favorire il propagarsi delle
fiamme o quando la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di pericolosità.
5.
Deroghe specifiche possono essere autorizzate dalla Comunità montana e, nelle
zone non classificate montane dal Comune, per l'accensione di camini in aree di
verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.
6.
Nelle aree boscate, danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietata la costruzione
di immobili di qualsiasi natura e specie, salvo deroghe previste dalle vigenti
norme per interventi di pubblica utilità.
Art.
13
Sanzioni
amministrative.
1.
Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all'art. 12 sono soggette a
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a)
da lire 25.000 a lire 250.000 per il divieto di cui al primo comma;
b)
da lire 100.000 a lire 1.000.000 per i divieti e le prescrizioni di cui al
secondo comma;
c)
da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il divieto di cui al sesto comma.
2.
La sanzione amministrativa prevista dal quarto comma dell'art. 10
(«Allestimento e sgombero delle tagliate») del Reg. 8 giugno 1981, n. 1
(«Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di
montagna sottoposti a vincoli») è elevata, nel minimo, a lire 6.000 e, nel
massimo, a lire 15.000, con un minimo in ogni caso di lire 30.000, per ogni ara
o sua frazione, qualora le infrazioni relative all'allestimento dei prodotti
del taglio ed allo sgombero dei prodotti stessi avvengano nel periodo di
maggiore pericolosità per gli incendi.
Art.
14
Norma
finanziaria.
1.
All'onere derivante dagli interventi previsti dalla presente legge si fa
fronte, ai sensi dell'art. 5 - secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità - con lo stanziamento annuale del cap. 4120
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui
denominazione è
così
sostituita: «Spese per la realizzazione di piani regionali per la prevenzione e
la repressione degli incendi boschivi».