L.R. 4 agosto 1987, n. 37 (1).

Norme in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 1987, n 56.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui agli artt. 17 e 22 dello Statuto e ai fini dell'esercizio da parte delle Comunità montane delle funzioni delegate dall'art. 1, lett. g) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, detta norme per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio boschivo promuovendo iniziative e interventi diretti alla prevenzione ed alla estinzione degli incendi boschivi.

 

 

Art. 2

Servizio regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

 

1. È istituito il Servizio regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

2. Il servizio è composto da:

a) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

b) due funzionari regionali appartenenti rispettivamente alle aree operative agricoltura e foreste e assetto del territorio;

c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la protezione civile.

3. Il servizio ha sede presso la Giunta regionale - Ufficio foreste ed economia montana ed è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato.

 

 

Art. 3

Compiti del Servizio regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

 

1. Il Servizio è organismo tecnico consultivo della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Il Servizio ha, in particolare, il compito di:

a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

b) presentare proposte per la revisione periodica del piano generale per la difesa dei boschi dagli incendi e per la ricostituzione forestale di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e per la predisposizione del piano annuale degli interventi;

c) effettuare studi e ricerche in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

d) promuovere iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini a livello regionale in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

 

 

Art. 4

Piano annuale degli interventi.

 

1. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva, per l'anno successivo, il programma annuale per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi, in attuazione della previsione del piano forestale regionale (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 113, comma 3, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 5

Contenuti del piano annuale degli interventi.

 

1. Il piano annuale degli interventi contiene:

a) la suddivisione del territorio regionale in zone operative;

b) gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale;

c) la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;

d) i tempi, i modi, i luoghi e gli strumenti necessari per la costituzione di dispositivi di prevenzione e di intervento;

e) il numero delle squadre previste per il servizio antincendio, la loro composizione, i mezzi ed i materiali in dotazione;

f) i sistemi di vigilanza e di avvistamento, comprese le tecnologie più avanzate di rilevamento;

g) un programma di educazione e di sensibilizzazione della collettività regionale sul problema degli incendi boschivi, da attuarsi con i mezzi più efficaci di informazione e diffusione.

2. I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti contestualmente alla approvazione del piano ed erogati con le modalità di cui all'art. 6 della L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.

3. Una quota non inferiore al venti per cento dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna Comunità montana per le finalità della presente legge è destinata agli interventi operativi di cui al primo comma.

4. Le Comunità montane devono dare priorità agli interventi riguardanti il ripristino e la ricostituzione dei boschi interessati dagli incendi, privilegiando quelli di proprietà demaniale o di enti pubblici.

5. I fondi assegnati e non impiegati sono riportati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

 

 

Art. 6

Opere, interventi e attrezzature per la prevenzione dei boschi dagli incendi.

 

1. Sono considerati opere, interventi e attrezzature per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi:

a) l'impiego di tecniche, di attrezzature e di essenze forestali atte ad assicurare al bosco le condizioni di maggiore resistenza al fuoco e di riduzione della propagazione degli incendi;

b) la ricostituzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze forestali adatte all'ambiente; interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;

c) la costruzione e il riatto di serbatoi di acqua e di invasi;

d) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

e) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi o mobili;

f) i mezzi di trasporto necessari, ivi compresi i mezzi aerei da utilizzare in conformità a quanto previsto dall'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

g) le attrezzature di prevenzione antincendio da collocare in aree attrezzate per il tempo libero;

h) la formazione e l'addestramento da parte delle Comunità montane di squadre volontarie di pronto intervento.

 

 

Art. 7

Progetti speciali.

 

1. La Giunta regionale adotta progetti speciali e progetti stralcio di cui agli artt. 5, 6 e 8 della presente legge al fine di ottenere finanziamenti statali e comunitari.

 

 

Art. 8

Ripristino silvo-colturale dei boschi distrutti o deteriorati dagli incendi.

 

1. Le Comunità montane, nell'ambito dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione di cui all'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, predispongono piani di intervento per il ripristino silvo-colturale dei boschi distrutti o deteriorati dagli incendi, nonché per ridurre la propensione al fuoco dei boschi.

 

 

Art. 9

Campagna annuale antincendio.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sulla base dell'andamento climatico stagionale, stabilisce le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano annuale degli interventi e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui all'art. 12 (3).

 

(3) Con D.P.G.R. 6 luglio 2000, n. 131 è stata stabilità la data di apertura della compagna annuale antincendi boschivi 2000 con le relative misure di prevenzione, ai sensi del presente articolo. Per la dichiarazione del periodo di grave pericolosità, di cui al presente articolo, vedi il D.P.G.R. 17 agosto 2000, n. 169. Vedi ora il D.P.G.R. 5 settembre 2000, n. 180.

 

 

Art. 10

Centro operativo regionale.

 

1. È istituito il Centro operativo regionale (C.O.R.) con il compito di intervenire per lo spegnimento degli incendi boschivi e di coordinare gli interventi delle squadre volontarie antincendio e dei singoli volontari.

Per l'operatività del C.O.R. la Giunta regionale si avvale del Corpo forestale dello Stato.

2. Spetta inoltre al C.O.R.:

a) chiedere l'intervento del soccorso aereo nazionale presso la protezione civile e degli altri mezzi ritenuti necessari per lo spegnimento degli incendi boschivi;

b) chiedere l'intervento degli enti locali per l'impiego di mezzi e di macchine operatrici;

c) rilevare ed elaborare i dati degli incendi boschivi, approntando gli strumenti operativi per la formazione di apposite carte del rischio.

 

 

Art. 11

Volontari.

 

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e in conformità alla legge regionale 21 gennaio 1987, n. 9, promuove la stipula di convenzioni tra i Comuni e le associazioni di volontariato, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.

 

 

Art. 12

Prescrizioni e divieti.

 

1. È vietato dal 1° aprile al 31 ottobre lungo le strade, nei boschi e nelle zone limitrofe bruciare le stoppie e ogni altra formazione erbacea o arbustiva spontanea. La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche.

2. Nel periodo di cui al comma precedente è vietato nei boschi accendere fuochi all'aperto o disperdere mozziconi o fiammiferi accesi.

3. È consentita l'accensione del fuoco a distanza maggiore di cento metri dai boschi purché su terreno circoscritto ed isolato con solchi od altri mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

4. L'accensione di fuochi all'aperto in prossimità di boschi è comunque vietata in caso di vento o in condizioni climatiche tali da favorire il propagarsi delle fiamme o quando la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di pericolosità.

5. Deroghe specifiche possono essere autorizzate dalla Comunità montana e, nelle zone non classificate montane dal Comune, per l'accensione di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.

6. Nelle aree boscate, danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietata la costruzione di immobili di qualsiasi natura e specie, salvo deroghe previste dalle vigenti norme per interventi di pubblica utilità.

 

 

Art. 13

Sanzioni amministrative.

 

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all'art. 12 sono soggette a sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire 25.000 a lire 250.000 per il divieto di cui al primo comma;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per i divieti e le prescrizioni di cui al secondo comma;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il divieto di cui al sesto comma.

2. La sanzione amministrativa prevista dal quarto comma dell'art. 10 («Allestimento e sgombero delle tagliate») del Reg. 8 giugno 1981, n. 1 («Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli») è elevata, nel minimo, a lire 6.000 e, nel massimo, a lire 15.000, con un minimo in ogni caso di lire 30.000, per ogni ara o sua frazione, qualora le infrazioni relative all'allestimento dei prodotti del taglio ed allo sgombero dei prodotti stessi avvengano nel periodo di maggiore pericolosità per gli incendi.

 

 

Art. 14

Norma finanziaria.

 

1. All'onere derivante dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'art. 5 - secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità - con lo stanziamento annuale del cap. 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui denominazione è

così sostituita: «Spese per la realizzazione di piani regionali per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi».